Ammonimenti ai genitori e conferimento incarichi al Servizio Sociale a tutela dei minori. Tribunale di Genova, ord. 19 settembre 2025
Va ammonita la madre che, al solo fine di alimentare il conflitto coniugale, come emerge anche dalla relazione dei Servizi Sociali, non abbia prestato il consenso al trasferimento dei minori presso la residenza paterna, ove già vivono insieme al padre, con ciò creando pregiudizio ai figli costretti a perdere alcuni giorni di scuola.
Va altresì ammonito il padre a tenere costantemente informata la madre in ordine alla situazione medica e scolastica dei minori eventualmente per il tramite dei difensori, con richiesta al Servizio già competente per territorio di proseguire il proprio intervento sociale fino alla completa presa in carico dei minori da parte del Comune della nuova residenza e in particolare fino a che questi ultimi non abbiano avviato gli incontri tra la madre e i figli. Va disposta pertanto la prosecuzione degli interventi familiari già in essere al fine di garantire gli incontri con la madre con ampliamento degli stessi.
Rif. Leg. Art. 473-bis.22 c.p.c.
Provvedimenti temporanei e urgenti a tutela dei minori – Ammonimento ai genitori – Presa in carico del Servizio Sociale – Incontri protetti madre – figli – Ampliamento
editor: Fossati Cesare
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