La contestazione dell’attività svolta dall’amministratore di sostegno può avvenire solo se si ha contezza delle attività dallo stesso svolte. Cass. Sez. I civ. ord. 22 settembre 2025, n. 25878

Cass. civ., Sez. I, Ord. 22/09/2025, n. 25878 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In ragione del rinvio pieno dell'art. 411  c.c. all'art. 386  c.c., affinché si possa effettuare una valutazione legittima delle azioni dell’amministratore di sostengo e contestare la sua condotta è necessario che sia stato adeguatamente documentato il lavoro svolto durante la gestione tutelare. In difetto di chiarezza sulle attività dell’amministratore di sostegno, non è possibile procedere con una richiesta risarcitoria in quanto non si può determinare un danno concreto.

Peraltro, la contestazione di un atto dell'ads o di una decisione presa nell'ambito della tutela deve seguire il procedimento legale approntato per tale scopo senza che sia necessario il coinvolgimento di tutti gli eredi: l'azione di rendiconto e quella conseguente di pagamento dell'eventuale saldo rispondono all'interesse di tutti gli eredi e possono essere esercitate da ognuno di questi singolarmente, nell'esercizio dei poteri di gestione dell'eredità e dell'interesse comune, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di rendere il conto ai coeredi e di ripartire fra tutti l'attivo ereditario in sede di divisione, senza che siano ravvisabili, in linea di principio, gli estremi del litisconsorzio necessario, trattandosi di iniziativa che non può arrecare pregiudizio ai coeredi, salvo specifica dimostrazione in contrario da parte dell'interessato.

Conf. Cass. n. 21288 del 14/10/2011; Cass 2541/2025

 

Rif. Leg.: Artt. 385, 386, 396, 411 c.c.

Attività dell’amministratore di sostengo – Rendiconto – Provvedimento decisorio – Opposizione – Soggetti interessati – Coeredi – Litisconsorzio necessario

editor: Fossati Cesare