L'edificio pubblico, anche se di particolare valore storico e sottoposto a vincoli, deve essere reso accessibile alle persone con disabilità. Tribunale di Tivoli, ord. 7 ottobre 2024

Tribunale di Tivoli, ordinanza 7 ottobre 2024, n. 12458 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La mancata adozione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche costituisce una condotta discriminatoria attuata dall'amministrazione comunale in pregiudizio delle persone con disabilità, soprattutto nel caso in cui, come nella fattispecie, il comune resistente abbia omesso un atto di programmazione/pianificazione prescritto dalla legge al fine di rilevare e classificare le barriere architettoniche esistenti sul territorio, nonché pianificare gli interventi finalizzati alla loro graduale rimozione, con la conseguente limitazione dei diritti delle persone disabili relativamente a mobilità, accessibilità e inclusione sul territorio comunale.

Il Comune è inoltre responsabile di condotta discriminatoria anche a causa della totale inaccessibilità dell'edificio comunale e degli uffici in esso ubicati, nè può essere invocata una responsabilità del Ministero della Cultura, gravando, l’onere di garantire il libero accesso ai locali ove hanno sede gli uffici comunali, esclusivamente sull’Amministrazione comunale, che ne è unica e diretta responsabile e che non può accampare, a propria discolpa, l’inerzia asseritamente serbata dall’ente preposto alla tutela monumentale dell’immobile rispetto al rilascio dell’autorizzazione prodromica all’esecuzione dell’intervento di installazione di una passerella atta a consentire l’accesso alla struttura mediante l’ausilio della sedia a rotelle.

Rif. Leg. Art. 28 D.Lgs. n. 150/2011; Art. 32, comma 21, Legge n. 41/1986; Art. 24, comma 9, legge n. 104/1992

Barriere architettoniche – Programmazione interventi di abbattimento – Condotta discriminatoria – Responsabilità

editor: Fossati Cesare