Stalking: illegittimo l’ammonimento del Questore che omette di valutare gli elementi concreti addotti dall’interessato a proprio discarico. Consiglio di Stato, sent. 1° settembre 2025, n. 7156

Consiglio di Stato, Est. Serlenga, sentenza 1.09.25 n. 7156 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di atti persecutori, sebbene il giudizio prognostico di pericolosità non debba fondarsi su prove certe e l'Amministrazione non possa essere gravata dell'onere di controdedurre minuziosamente ai rilievi dell'interessato, l'attenuazione dell'obbligo di motivazione non può spingersi fino ad esonerare l'Amministrazione stessa dalla considerazione di concreti elementi introdotti dall'interessato stesso nella dialettica procedimentale e dall'esplicitazione delle ragioni della loro supposta ininfluenza, senza vanificare la finalità di composizione preventiva di possibili conflitti posta a base delle disposizioni che regolano la partecipazione del destinatario del provvedimento. A maggior ragione nel caso in cui, come nella fattispecie, si tratta di misure che interferiscono con le libertà fondamentali dell'individuo, coperte da garanzia costituzionale.

Nella fattispecie non è in discussione la completezza dell'istruttoria, bensì l'accuratezza della valutazione amministrativa delle risultanze dell'istruttoria stessa, stante lo scarno tenore del provvedimento gravato. Né possono ritenersi dirimenti le relazioni della Questura, in quanto non richiamate nel provvedimento gravato, anche in considerazione del fatto che la seconda delle due reca una data successiva a quella del provvedimento questorile impugnato. 

 

Rif. Leg.: Art. 612-bis c.p.c.

Atti persecutori – Ammonimento del questore – Obbligo di motivazione – Partecipazione del destinatario al provvedimento – Libertà fondamentali

editor: Fossati Cesare