È illegittima l’esclusione del convivente more uxorio dalla partecipazione all’impresa familiare ove risulti un apporto effettivo e continuativo del convivente alla produttività dell’impresa stessa. Cass. SSUU civ. Ord. 4 maggio 2025, n. 11661

Mercoledì, 1 Ottobre 2025
Giurisprudenza | Unioni civili | Impresa familiare | Legittimità
Cass. civ., sez. Unite, ord., 4 maggio 2025, n. 11661 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-bis, terzo comma, e dell'art. 230-ter c.c., nella parte in cui non prevedevano al convivente more uxorio tutele equivalenti a quelle riconosciute al coniuge e ai parenti, per violazione degli artt. 2,3,4,35 e 36 Cost., nonché dell'art. 8 CEDU, va accolto il ricorso promosso dalla convivente del titolare di un'impresa agricola che chiede il riconoscimento della propria partecipazione all'impresa familiare prestata tra l’anno di iscrizione nel registro delle imprese e quella del decesso del convivente, in epoca anteriore alla entrata in vigore della Legge 76/2016. Occorre infatti accertare in concreto l'effettività e la continuatività dell'apporto lavorativo della predetta convivente nell'impresa familiare, assumendosi tale contributo determinativo dell'accrescimento della produttività dell'impresa, circostanza questa che la Corte Territoriale, sul presupposto della inapplicabilità ratione temporis al caso di specie dell'art. 230-ter c.c. e della impossibilità di un'applicazione estensiva dell'art. 230-bis c.c, ha del tutto pretermesso, in ragione del condizionamento derivante dalla ratio decidendi costituita dall'impossibilità di qualificare la convivente come familiare ai sensi dell'art. 230-bis c.c.

La tutela del lavoro prestato in ambito familiare non può dipendere esclusivamente dalla forma del legame affettivo, ma deve essere fondata su parametri concreti quali la stabilità della convivenza e l'effettività e continuità dell'apporto lavorativo.

Rif. Leg.: Art. 230-bis. c.c.

Convivenza more uxorio – Partecipazione nell’impresa familiare – Effettività e continuità del contributo nell’impresa familiare

editor: Fossati Cesare