Sottrazione internazionale di minore. Il giudice di merito non può dar peso all’eventuale disagio per il distacco dal genitore autore della sottrazione abusiva - Cass. Civ., Sez. I, sent. 23 settembre 2025 n. 25974

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 23 settembre 2025 n. 25974 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di sottrazione internazionale di minore, il giudice deve attenersi ad un criterio di rigorosa interpretazione della portata della condizione ostativa al rientro, ex art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, sicché non può dar peso al mero disagio psicologico o alla semplice sofferenza psicologica per il distacco dal genitore autore della sottrazione abusiva, a meno che tali inconvenienti non raggiungano il grado del pericolo psichico o della effettiva intollerabilità da parte del minore.


Principio di bigenitorialità - Diritto dei minori a mantenere relazioni con entrambi i genitori - Sottrazione di minorenni e di persone incapaci – Rif. Leg. art. 337-ter cod. civ.; art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980; art. 8 CEDU; art. 24 Carta dei diritti fondamentali UE.

editor: Cianciolo Valeria