Scioglimento della comunione coniugale: la compensazione del credito a conguaglio con crediti di natura alimentare deve essere sorretta da adeguata motivazione. Cass. Sez. I civ, Ord. 13 luglio 2025, n. 19239
Il capo della sentenza pronunciata in fattispecie di scioglimento della comunione mediante assegnazione che dispone il conguaglio a carico dell'assegnatario persegue il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l'adempimento di tale obbligo, al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. per l'adempimento in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, ferma la statuizione di divisione dei beni.
Una eventuale deroga al generale principio dell'efficacia diretta del credito relativo al conguaglio - nella fattispecie peraltro mai dedotta in giudizio - deve essere sorretta da una puntuale motivazione che non può essere individuata nel carattere confessorio dell'atto di precetto che riproduce il contenuto della pronuncia di assegnazione, nella parte valorizzata dalla corte territoriale per giustificare la non compensabilità del credito relativo al conguaglio con i crediti vantati dalla coniuge per il mancato adempimento del contributo al mantenimento.
Rif. Leg.: Artt. 1241, 1242, 1243, 2729, 2730, 2735 c.c; Art. 615 c.p.c.
Opposizione a precetto – Compensazione – Scioglimento della comunione – Conguaglio – Compensazione – Contributo al mantenimento
editor: Fossati Cesare
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