L’amministratore di sostegno non può essere autorizzato a rifiutare il trattamento di sostegno vitale per il beneficiario, in difetto di un adeguato accertamento della condizione della persona e della sua volontà. Tribunale di Ascoli Piceno, Decreto 23 dicembre 2024

Domenica, 28 Settembre 2025
Giurisprudenza | Merito | Amministrazione di Sostegno
Tribunale di Ascoli Piceno, decreto GT Ionta, 23.12.2024 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Pur essendo il diritto al rifiuto al trattamento sanitario vitale, come previsto espressamente dall'art. 1 L. n. 219/2017, attribuibile anche al soggetto incapace di autodeterminarsi in ambito sanitario, l'art. 3, comma 4, L. n. 219/2017 non attribuisce ex lege all’amministratore di sostegno il potere di esprimere o meno il consenso informato ai trattamenti sanitari di sostegno vitale, ma si limita a disciplinare la casistica in cui l'amministratore di sostegno riceva anche tale potere dal giudice.

Per estendere la rappresentanza esclusiva dell'amministrazione di sostegno anche al rifiuto del trattamento sanitario vitale sono necessari due accertamenti: quello relativo alla capacità di autodeterminarsi e quello sulla presunta volontà del beneficiario che, in assenza di una dichiarazione di volontà formalizzata, richiede il ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti in tale direzione e in ogni caso la necessità di indagare con ogni mezzo possibile sulla collocazione del rifiuto nell'identità complessiva della persona.

Pertanto, qualora non emerga con chiarezza ed inequivocità medico-scientifica l'irreversibilità della condizione di non autodeterminazione della persona, la presunta volontà di rifiuto del trattamento sanitario richiede ulteriori accertamenti la cui complessità è correlata alla condizione specifica della persona.

Non è pertanto accoglibile, in difetto delle predette condizioni, la richiesta di modifica del decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno nel senso dell’estensione della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario anche all’espressione del rifiuto al trattamento di sostegno vitale.

 

Rif. Leg.: Artt. 1, 3 Legge 22 dicembre 2017, n. 219

Trattamento vitale – Rifiuto – Autodeterminazione – Incapacità – Volontà del beneficiario – Presunzioni – Accertamento – Autorizzazione – Diniego – Rappresentanza in abito sanitario

editor: Fossati Cesare