La modifica delle condizioni economiche di divorzio, sussistendo giustificati motivi, può essere fatta decorrere dalla decisione impugnata. Cass. Sez. I Civ. Ord. 17 settembre 2025, n. 25553
E’ consolidato il principio secondo il quale gli effetti della sentenza, emessa in sede di definizione delle questioni economiche relative al divorzio, modificativa dell'ammontare del contributo - già determinato con precedente provvedimento definitivo emesso in sede di separazione o di modifica delle condizioni economiche della separazione - di uno degli ex coniugi per il mantenimento dei figli collocati presso l'altro ex coniuge, retroagiscono alla data della domanda o comunque alla data, se successiva, del verificarsi delle ragioni giustificative della modifica,
E’ pertanto incensurabile la pronuncia della Corte Territoriale che, dopo avere compiutamente valutato ed argomentato come la diminuzione del patrimonio del soggetto obbligato, accertata su elementi quali bilanci societari, valori di titoli e valori immobiliari all'epoca della CTU, si sia cristallizzata in esito al giudizio di appello, abbia stabilito la decorrenza del nuovo importo dalla data di pubblicazione, ben potendo gli effetti della modificazione decorrere anche da una data successiva rispetto a quella della domanda nel caso in cui i "giustificati motivi" a fondamento della statuizione di modifica delle condizioni dell'assegno si siano verificati o palesati, come nella specie, successivamente alla domanda stessa.
Rif. Leg. Art. 9 (abr.) Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.
Assegno divorzile – Condizioni economiche – Modifica – Decorrenza – Pubblicazione
editor: Fossati Cesare
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