Assegno divorzile al marito che ha sacrificato la propria attività lavorativa per gestire il patrimonio della moglie. Cass. Sez. I Civ. Ord. 18 settembre 2025, n. 25556

Giovedì, 25 Settembre 2025
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/09/2025, n. 25556 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Rispetto all’assegno di mantenimento, che intende garantire un contributo al coniuge economicamente più debole in relazione alla permanenza del vincolo matrimoniale e dei doveri che ne discendono, l’assegno divorzile ha natura assistenziale e compensativa-perequativa, in un contesto di cessazione definitiva del vincolo, e si fonda su differenti presupposti valutativi. Esso presuppone infatti l'accertamento di uno squilibrio economico-patrimoniale tra le parti a seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale. Una volta accertato tale squilibrio, il coniuge in situazione di svantaggio ha diritto a conseguire l'assegno, non solo in funzione assistenziale, ma anche in funzione compensativa-perequativa, quale ristoro per il contributo da egli fornito alla formazione del patrimonio familiare e/o personale dell'altro coniuge. Ai fini dell'accertamento di detta funzione, occorre indagare se tale squilibrio sia conseguenza di scelte di vita condivise dai coniugi durante il matrimonio a seguito delle quali il richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla formazione del patrimonio comune e di ciascuno. Nell'ambito di tale valutazione assumono altresì rilievo la durata del matrimonio, l'età e la complessiva condizione esistenziale del richiedente al momento del divorzio. 

Tale condizione si verifica quando, nonostante l'età e la formazione del richiedente non fossero tali da escludere un indebito sacrificio alle successive prospettive lavorative, la rinuncia all'attività lavorativa, seppur temporanea, abbia comportato per lo stesso un sacrificio in termini di redditività, anzianità contributiva e trattamento pensionistico e qualora dalle risultanze istruttorie emerga che il medesimo richiedente abbia effettivamente impiegato il proprio tempo nella gestione del patrimonio della moglie contribuendo, seppur in maniera limitata, alla conservazione, se non all'incremento, del valore dello stesso.

Tuttavia, sulla scorta dei summenzionati criteri, e in ragione del carattere assai limitato del contributo fornito dal marito alla formazione del patrimonio dell'ex coniuge, nonché del parimenti modesto sacrificio alle sue aspettative professionali e reddituali, tenuto altresì conto della sua età e della conseguente capacità lavorativa, è corretta una riquantificazione dell’assegno in misura altrettanto contenuta.

Conf. Cass. Sez. Un., n. 18287/2018; Cass. n. 29920/2020; Cass. n. 5603/2020; Cass. n. 21234/2019.

Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Assegno divorzile – Funzione assistenziale e compensativo-perequativa – Disparità reddituale – Organizzazione della vita familiare – Contributo alla conservazione e all’incremento del patrimonio della moglie – Sacrificio della attività lavorativa

editor: Fossati Cesare