Assegno divorzile e accertamento delle reali condizioni economico patrimoniali delle parti tramite indagini di polizia tributaria - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 18 settembre 2025, n. 25618
Il giudice del merito pur non essendo obbligato a disporre le indagini di polizia tributaria non può tuttavia respingere la domanda deducendo che la parte non ha offerto prova, specie ove questa abbia offerto elementi indicativi della incompletezza o inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo. In tali casi, il giudice ha il dovere di disporre le indagini della polizia tributaria, non potendo rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell'assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate per il tramite delle menzionate indagini.
Divorzio - Assegno di divorzio – Accertamento delle reali condizioni economico patrimoniali delle parti Indagini di polizia tributaria – Poteri del giudice; Rif. Leg. L. n. 898 del 1970
editor: Ferrandi Francesca
|
Sabato, 16 Maggio 2026
In assenza di prole, il coniuge separato occupante sine titulo è tenuto ... |
|
Giovedì, 14 Maggio 2026
L'affidamento del minore non condiviso costituisce eccezione al diritto e al valore ... |
|
Giovedì, 19 Marzo 2026
Modifica delle condizioni di separazione e fatti sopravvenuti: nuovo principio dalla Cassazione ... |
|
Martedì, 10 Marzo 2026
Separazione con addebito e revocazione della sentenza di Cassazione: quando l’errore di ... |



