Assegno divorzile e accertamento delle reali condizioni economico patrimoniali delle parti tramite indagini di polizia tributaria - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 18 settembre 2025, n. 25618

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 18 settembre 2025, n. 25618; Pres. Giusti, Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il giudice del merito pur non essendo obbligato a disporre le indagini di polizia tributaria non può tuttavia respingere la domanda deducendo che la parte non ha offerto prova, specie ove questa abbia offerto elementi indicativi della incompletezza o inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo. In tali casi, il giudice ha il dovere di disporre le indagini della polizia tributaria, non potendo rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell'assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate per il tramite delle menzionate indagini.


Divorzio - Assegno di divorzio – Accertamento delle reali condizioni economico patrimoniali delle parti Indagini di polizia tributaria – Poteri del giudice; Rif. Leg. L. n. 898 del 1970

editor: Ferrandi Francesca