Nessun riconoscimento di paternità per il genitore incapace di contenere pulsioni sessuali e istinti pedofili - Cass. Civ., Sez. I, ord. 17 settembre 2025 n. 25473

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 17 settembre 2025 n. 25473 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Casadonte per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il diritto del genitore che trova tutela nell'art. 30 Cost. può essere sacrificato, se il convincimento del giudice si è fondato non solo sulla natura particolarmente grave dei reati commessi, sulla vulnerabilità della persona offesa, e sulla reiterata condotta violenta posta in essere nei confronti della stessa, ma altresì sulla "spiccata capacità a delinquere" riconosciuta in sede penale, sulla diagnosticata dipendenza ossessiva dalla pornografia, sull'incapacità di contenere le proprie pulsioni sessuali e istinti pedofili, nonché sul rischio concreto di recidiva espressamente segnalato dal Tribunale di Sorveglianza.
Sebbene l'art. 250 c.c. tuteli congiuntamente sia l'interesse del genitore al riconoscimento, sia quello del minore a sperimentare la bigenitorialità, l'indagine giudiziale deve essere improntata in via prioritaria alla verifica della rispondenza del riconoscimento all'interesse superiore del minore.

 
Accertamento di paternità naturale – Preminente interesse del minore - Compromissione dello sviluppo psicofisico del minore - Gravità e violenza delle condotte del padre - Rif. Leg. art. 250 cod. civ.; artt. 91, 92, 137 cod. proc. civ.; artt. 609-bis, comma 1 e 2, 609-ter, comma 2, n. 1 e 600-quater cod. pen.; art. 30 Cost.;  art. 24, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; art. 9, comma 3, della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

 

editor: Cianciolo Valeria