La perdita di una chance lavorativa, di per sé sola, non è sufficiente ad integrare i presupposti dell'assegno per lo scioglimento dell'unione civile. Cass., sez. I, 17 settembre 2025 n. 25495
Nell'ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa. Mentre la prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell'altra parte. Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell'avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l'assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell'altra parte.
Nella fattispecie la Corte di merito, raccogliendo il principio di diritto delle Sezioni Unite, sentenza del 27 dicembre 2023 n. 35969, avrebbe dovuto verificare i presupposti necessari per il riconoscimento dell'assegno, da valutarsi in relazione alla diversa prospettiva temporale segnata dall'estensione della durata del rapporto al periodo di convivenza che ha preceduto la costituzione dell'unione civile, verificando se l'eventuale squilibrio esistente all'atto dello scioglimento del vincolo dipendesse dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di rapporto, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare; e nell'ambito di tale verifica, avrebbe dovuto tenere conto del ruolo di fondamentale importanza della durata del rapporto, quale fattore di valutazione del contributo fornito da ciascun unito civilmente alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali sussistenti al momento della cessazione del vincolo.
Rif. Leg. Art. 1, comma 25, Legge 20 maggio 2016, n. 76; Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.
Assegno divorzile – Funzione assistenziale, perequativo-compensativa – Unione civile – Perdita di chances lavorative
editor: Fossati Cesare
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