Maltrattamenti in famiglia: la convivenza deve essere espressione di una stabile relazione personale - Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 28 agosto 2025, n. 29928

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 28 agosto 2025, n. 29928; Pres. Criscuolo, Rel. Cons. Vigna per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini della applicazione della norma incriminatrice dell'art. 572 c.p., di "convivenza" si può parlare solamente laddove risulti acclarata l'esistenza di una relazione affettiva qualificata dalla continuità e connotata da elementi oggettivi di stabilità: lungi dall'essere confuso con la mera coabitazione, il concetto di convivenza deve essere espressione di una stabile relazione personale caratterizzata da una reale condivisione e comunanza materiale e spirituale di vita.


Diritto penale della famiglia – Maltrattamenti in famiglia – Atti persecutori – Concetto di convivenza; Rif. Leg. Art. 572 c.p.

 

editor: Ferrandi Francesca