Maltrattamenti in famiglia: la convivenza deve essere espressione di una stabile relazione personale - Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 28 agosto 2025, n. 29928
Mercoledì, 17 Settembre 2025
Giurisprudenza
| Legittimità
| Diritto penale della famiglia
| Maltrattamenti e stalking
Ai fini della applicazione della norma incriminatrice dell'art. 572 c.p., di "convivenza" si può parlare solamente laddove risulti acclarata l'esistenza di una relazione affettiva qualificata dalla continuità e connotata da elementi oggettivi di stabilità: lungi dall'essere confuso con la mera coabitazione, il concetto di convivenza deve essere espressione di una stabile relazione personale caratterizzata da una reale condivisione e comunanza materiale e spirituale di vita.
Diritto penale della famiglia – Maltrattamenti in famiglia – Atti persecutori – Concetto di convivenza; Rif. Leg. Art. 572 c.p.
editor: Ferrandi Francesca
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