La condizione di stress emotivo dell’imputato giustifica i maltrattamenti in danno della coniuge. Tribunale di Torino, pen., sent. 24 luglio 2025

Tribunale di Torino, Terza Sezione Penale, sentenza 24.07.25, n. 2356 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Va escluso l’addebito di responsabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, qualora il gesto violento commesso dall’imputato, persona incensurata, sia riconducibile ad una specifica condizione di stress alimentata da situazioni diverse, e nella specie, l’ingresso del nuovo compagno della moglie, dal quale era l’imputato già separato, nella casa familiare e nella vita dei figli. Tale malessere e tale sofferenza sono espressione di un sentimento umano alla cui luce va letto l’episodio di violenza fisica che ha costituito l’evento scatenante del procedimento penale, fatto del quale né la medesima persona offesa né i testimoni, personalmente ed emotivamente coinvolti, hanno reso una versione attendibile.   

Peraltro l’ingresso in casa da parte dell’imputato, nella circostanza di tempo e luogo in oggetto, è stato sollecitato dal figlio che ha sorpreso la mamma e il compagno in momenti di intimità, circostanza questa educativamente inaccettabile.

Va dunque assolto l’imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia, ferma la condanna per i reati, unificati nel vincolo della continuazione, di cui agli ulteriori capi di imputazione, oltre al risarcimento dei danni in favore della vittima costituitasi parte civile.

Rif. Leg. Artt. 572, 576, 577, 582, 583, 585 c.p.

Maltrattamenti in famiglia – Assoluzione – Condizione di stress – Assoluzione – Lesioni – Aggravanti – Attenuanti generiche – Equivalenza – Continuazione

editor: Fossati Cesare