Sul Curatore dell’Eredità giacente non possono gravare, in proprio, seppure nella qualità, obblighi di imposta. Corte di Giustizia Tributaria di Roma, 30 maggio 2025

Corte Giustizia Tributaria Roma, Est. Rosi, sentenza 30.05.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Conformemente a numerose pronunce di merito che hanno stabilito che a carico della curatela dell’eredità giacente non può pretendersi alcuna imposta a nessun titolo, in particolare quando l’asse ereditario sia devoluto allo Stato e di valore negativo, considerato l’orientamento dei giudici di legittimità che hanno rilevato come, in tema di imposte ipotecarie e catastali correlate alla successione, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione, è per conseguenza tenuto anche al pagamento del relativo tributo, seppur nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso e non certo con le proprie personali sostanze, in linea con la natura dell'istituto civilistico dell'eredità giacente, va affermato che il curatore deve adempiere agli obblighi dichiarativi e a quelli, sempre dichiarativi, del sostituto di imposta previsti dalla legge, ma sullo stesso non possono gravare, in proprio, seppure nella qualità, obblighi di imposta, incluse imposte ipotecarie e catastali, che dovrebbero essere addirittura anticipate laddove il patrimonio ereditario fosse privo di liquidità corrente.

Ciò vale, a maggior ragione, nel caso in cui sia stata fornita prova non solo della devoluzione allo Stato, in conseguenza della rinuncia da parte degli eredi legittimi, ma anche delle consistenti passività del patrimonio ereditario di gran lunga superiori al valore dell’immobile oggetto della denuncia di successione.

Rif. Leg. Artt. 8, 31, 36 D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 e ss.mm.ii.

Imposte ipotecarie e catastali – Imposta di successione – Curatore della Eredità – Devoluzione allo stato – Patrimonio incapiente – Obblighi di imposta ultra vires

editor: Fossati Cesare