Revoca dell’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne: le somme versate sono ripetibili in assenza dell'obbligazione. Tribunale di Roma, sent. 26 novembre 2024

Tribunale di Roma, sentenza 26.11.24 n. 18064 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nella ipotesi di revoca dell’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne economicamente indipendente, l’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio. In altri termini, in caso di revoca giudiziale dell’assegno di mantenimento, il principio di irripetibilità delle somme versate non trova applicazione in assenza del dovere di mantenimento medesimo, e, pertanto, quando può ritenersi noto per l’altro genitore il rischio restitutorio allorché appunto i figli sono economicamente indipendenti, è ben possibile domandare la restituzione delle somme indebitamente percepite dall’altro genitore (Cass. n. 3659/2020).

Qualora nulla sia stato contestato né tantomeno provato in ordine al merito della pretesa restitutoria che, dunque, deve ritenersi fondata, avendo il Tribunale concluso per la non ricorrenza dei presupposti giustificanti la permanenza dell’obbligo di mantenere il figlio trentunenne che è risultato godere di una cospicua somma di danaro oculatamente amministrata e, comunque, già ampiamente inserito, seppure non definitivamente, nel mondo del lavoro, si deve escludere che l’assegno di mantenimento poi revocato possa avere avuto una concreta funzione alimentare tale da escluderne la ripetibilità.

Rif. Leg. Art. 337-septies c.c. 

Assegno di mantenimento del figlio maggiorenne – Indipendenza economica – Revoca – Ripetibilità – Funzione alimentare - Assenza

editor: Fossati Cesare