L’acquisto della cittadinanza non deve essere precluso dalla mancata conoscenza della lingua italiana da parte del richiedente affetto da infermità o disabilità. Corte Costituzionale, sent. 7 marzo 2025, n. 25
È fondata in riferimento all’art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall’art. 14, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.
L’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992 impone la verifica della padronanza linguistica non elementare per chiunque presenti l’istanza di cittadinanza, senza accompagnarsi ad un’altra norma che esoneri dalla prova del requisito le persone che siano oggettivamente impossibilitate ad apprendere la lingua italiana, a causa di una infermità o di una menomazione di natura fisica o psichica. Ciò al contrario di quanto previsto per lo straniero cui sia richiesto di sottoscrivere l’accordo di integrazione o per lo straniero che faccia istanza di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
In tal modo, la norma censurata tratta, ingiustificatamente e irragionevolmente, in modo uguale situazioni diverse, con conseguente violazione del principio di eguaglianza formale in riferimento alle «condizioni personali», tra le quali «si colloca indubbiamente la condizione di disabilità» espressamente considerata e tutelata dall’art. 38 Cost. e, a livello internazionale, dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.
Peraltro, pretendere la padronanza della lingua italiana da tutti i richiedenti la cittadinanza, si risolve nel porre una condizione inesigibile per quegli stranieri che siano oggettivamente impediti ad apprenderla in ragione di una disabilità, con conseguente violazione di uno dei corollari del principio di ragionevolezza, e del principio ad impossibilia nemo tenetur.
Sotto il profilo sostanziale, infine, l’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992 frappone, anzi che rimuovere, un ostacolo all’acquisto della cittadinanza per tale specifica categoria di persone vulnerabili e, nella prospettiva degli effetti prodotti, si traduce in una forma di discriminazione indiretta.
Rif. Leg. Art. 9 Legge 5 febbraio 1992, n. 91; Art. 3, 38 Cost.
Acquisto della cittadinanza italiana – Conoscenza della lingua italiana – Disabilità – Uguaglianza formale e sostanziale
editor: Fossati Cesare
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