La tutela dei diritti delle persone disabili contro le discriminazioni indirette si estende ai genitori di bambini disabili - CGUE, Sez. I, Sent., 11 settembre 2025, causa C-38/24

Venerdì, 12 Settembre 2025
Giurisprudenza | CEDU/UE | Diritto internazionale | Disabilità
CGUE, Sez. I, Sent., 11 settembre 2025, causa C-38/24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, segnatamente, il suo art. 1 e il suo art. 2, par. 1 e par. 2, lett. b), letti alla luce degli artt. 21, 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché degli artt. 2, 5 e 7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, conclusa a New York il 13 dicembre 2006 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, devono essere interpretati nel senso che: il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica a un lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto di una siffatta discriminazione a causa dell’assistenza che fornisce al figlio affetto da una disabilità, assistenza che consente a quest’ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono.
La direttiva 2000/78 e, in particolare, il suo art. 5, letti alla luce degli artt. 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dell’art. 2 e dell’art. 7, par. 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, devono essere interpretati nel senso che: un datore di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta di cui all’art. 2, par. 2, lett. b), di tale direttiva, ad adottare soluzioni ragionevoli, ai sensi dell’art. 5 di detta direttiva, nei confronti di un lavoratore che, senza essere egli stesso disabile, fornisca al figlio affetto da una disabilità l’assistenza che consente a quest’ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono, purché tali soluzioni non impongano a detto datore di lavoro un onere sproporzionato.



Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità –Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro  Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Discriminazione indiretta – Disparità di trattamento nei confronti di un lavoratore che, senza essere egli stesso disabile, si occupa del figlio disabile –Obbligo del datore di lavoro di adottare soluzioni ragionevoli; Rif. Leg. Artt. 21, 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e Direttiva 2000/78/CE



 

editor: Ferrandi Francesca