Concessione della cittadinanza italiana. Non rileva il reddito del convivente senza un contratto di convivenza - T.A.R. Lazio Roma, Sez. V bis, sent. 6 maggio 2025 n. 8704

Giovedì, 11 Settembre 2025
Giurisprudenza | Merito | Cittadinanza | Convivenze Sezione Ondif di Roma
T.A.R. Lazio Roma, Sez. V bis, sentenza 6 maggio 2025 n. 8704 - Pres. Perna, Primo Referendario, Estensore Giancaspro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto richiedente la cittadinanza sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza stessa, quali l'assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
Ai fini della concessione della cittadinanza italiana, il reddito del convivente di fatto non è rilevante se non è sottoscritto un contratto di convivenza ai sensi della L. n. 76 del 2016. Infatti, devono essere considerati solo i redditi di familiari obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c., in quanto questi garantiscono stabilità economica e scongiurano situazioni di indigenza.
 
Cittadinanza – Requisiti - Irrilevanza del reddito del convivente di fatto - Convivenza – Rif. Leg. art. 433 cod. civ.; Legge 20 maggio 2016, n. 76
 

editor: Cianciolo Valeria