L’incapacità a testimoniare e la valutazione dell’attendibilità del teste attengono a profili del tutto diversi - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 09 settembre 2025, n. 24867

Giovedì, 11 Settembre 2025
Giurisprudenza | Responsabilità | Processo civile | Legittimità
Cass. Civ., Sez. III, Ord., 09 settembre 2025, n. 24867; Pres. Rubino, Rel. Guizzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.


Responsabilità civile - Circolazione stradale - Incapacità a testimoniare - Valutazione dell'attendibilità del teste - Prova testimoniale civile; Rif. Leg. Artt. 2054 c.c. e 246 c.p.c.

editor: Ferrandi Francesca