Il temporaneo allontanamento dalla casa familiare per legittimi motivi esclude la revoca dell’assegnazione - Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 settembre 2025 n. 24754
Mercoledì, 10 Settembre 2025
Giurisprudenza
| Legittimità
| Assegnazione della casa
| Convivenze
| Minori
La destinazione impressa all'immobile che sia stato l'habitat domestico del minore non può essere esclusa solo perché detto minore è stato condotto altrove in quanto è decisivo accertare la ragione dell'allontanamento onde verificare se esso sia avvenuto solo temporaneamente o in via definitiva; la qualificazione giuridica di un immobile come "casa familiare", postula che, prima del conflitto familiare, vi fosse una stabile e continuativa utilizzazione dello stesso da parte del nucleo costituito da genitori e figli, che la destinazione suddetta sia stata impressa dalle parti non solo in astratto ma anche in concreto, mediante la loro convivenza nell'immobile.
Assegnazione della casa familiare – Revoca – Temporaneo allontanamento - Primario interesse del figlio minore - Convivenza – Affidamento esclusivo del figlio – Rif. Leg. artt. 337-ter e 337-sexies cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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