Il temporaneo allontanamento dalla casa familiare per legittimi motivi esclude la revoca dell’assegnazione - Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 settembre 2025 n. 24754

Mercoledì, 10 Settembre 2025
Giurisprudenza | Legittimità | Assegnazione della casa | Convivenze | Minori
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 8 settembre 2025 n. 24754 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Casadonte per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La destinazione impressa all'immobile che sia stato l'habitat domestico del minore non può essere esclusa solo perché detto minore è stato condotto altrove in quanto è decisivo accertare la ragione dell'allontanamento onde verificare se esso sia avvenuto solo temporaneamente o in via definitiva; la qualificazione giuridica di un immobile come "casa familiare", postula che, prima del conflitto familiare, vi fosse una stabile e continuativa utilizzazione dello stesso da parte del nucleo costituito da genitori e figli, che la destinazione suddetta sia stata impressa dalle parti non solo in astratto ma anche in concreto, mediante la loro convivenza nell'immobile.


Assegnazione della casa familiare – Revoca – Temporaneo allontanamento - Primario interesse del figlio minore - Convivenza – Affidamento esclusivo del figlio – Rif. Leg. artt. 337-ter e 337-sexies cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria