Il termine per l'esercizio dell'azione di disconoscimento di paternità ha natura perentoria - Tribunale Catania, Sez. I, sent. 7 luglio 2025 n. 3434

Mercoledì, 10 Settembre 2025
Giurisprudenza | Riconoscimento / Disconoscimento | Filiazione | Merito Sezione Ondif di Catania
Tribunale Catania, Sez. I, sentenza 7 luglio 2025 n. 3434 - Presidente Est. Di Gesu per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il termine fissato dall'art. 244 c.c. per l'esercizio dell'azione di disconoscimento di paternità è di natura perentoria; dunque, non può essere derogato dalle parti.
Il Giudice ha il compito di verificare d'ufficio il rispetto di tale limite temporale, ai sensi dell'art. 2969 c.c. Spetta all'attore dimostrare che l'azione è stata avviata entro il termine previsto dalla legge.
 
Nel caso di specie l'attore non ha dimostrato che l'azione è stata promossa entro il termine previsto dall'art. 244 c.c., ovverosia entro un anno dalla scoperta dell'adulterio, nonostante fosse gravato del relativo onere.
 
Filiazione – Disconoscimento di paternità - Termine perentorio - Rif. Leg. artt. 244 e 2969 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria