Inammissibile la domanda congiunta di annullamento del matrimonio per violenza morale. Tribunale di Verona, sent. 1° aprile 2025
Considerato che la possibilità di proporre un procedimento a domanda congiunta è prevista dall’art. 473-bis.51 c.p.c. solo nei giudizi di cui all’art. 473-bis.47 c.p.c. e tale precipuo assetto normativo è indice di una chiara volontà del legislatore di limitare solamente alle ipotesi espressamente menzionate l’utilizzo di tale tipo di procedimento, è inaccoglibile la domanda di annullamento del matrimonio per violenza morale posta in essere da terzi, avanzata dai ricorrenti, in quanto, avendo ad oggetto diritti disponibili, non è provata a mezzo di specifiche istanze istruttorie dirette a dimostrare la fondatezza degli assunti dedotti dalle parti, non risultando sufficiente e adeguata un’esposizione contraddittoria e fumosa in ordine alle circostanze in cui queste si sarebbero determinate al matrimonio.
Rif. Leg. Artt. 473-bis.47, 473-bis.51 c.p.c.
Annullamento del matrimonio – Domanda congiunta – Rito unitario – Infondatezza – Diritti indisponibili – Prova
editor: Fossati Cesare
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