Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e mancanza del consenso della persona ritratta - Cass. Pen., Sez. V, Ord., 02 settembre 2025, n. 30169
Deve ritenersi che integri il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito materiale visivo pubblicato sul social network Onlyfans, lo trasmette a terzi senza il consenso della persona ritratta, in quanto il consenso espresso da quest'ultima al momento della condivisione (nel caso di specie, a pagamento) è circoscritto alla facoltà di visualizzazione del solo destinatario del contenuto.
Violenza sessuale – Mancanza del consenso della vittima - Revenge porn – Presupposti; Rif. Leg. Art. 612-ter c.p.
editor: Ferrandi Francesca
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