Stalking. Sospensione condizionale della pena esclusa se non è pronosticabile che l'imputato si asterrà dalla commissione di altri reati in futuro - Cass. Pen., Sez. V, sent. 2 settembre 2025 n. 30177

Cass. Pen., Sez. V, sentenza 2 settembre 2025 n. 30177 - Pres. Pistorelli, Cons. Rel. Sessa per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena tenuto conto, da un lato, della pervicacia dimostrata dall'imputato nel tenere le condotte persecutorie e della volontà di annientare la vita personale e sociale della persona offesa, ritenuta espressiva di un'allarmante inclinazione a comportamenti antigiuridici oltre che antisociali, nonché, dall'altro, del contegno processuale dello stesso, volto quasi a negare l'evidenza e finalizzato alla dimostrazione di circostanze prive di effettiva efficacia probatoria a discarico ma connotate dal fine di rovinare la reputazione della persona offesa. Il tutto perfettamente in linea con l'ossessione persecutoria alla base delle ipotesi criminose per le quali si procede.

Alla luce di tali argomenti il Tribunale ha concluso che non è pronosticabile che l'imputato in futuro si asterrà dalla commissione di ulteriori reati e che quindi, in mancanza del presupposto fondamentale per il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, dovesse escludersi l'applicazione di tale beneficio.

Stalking - Sussistenza di elementi idonei a fondare un giudizio di non recidivanza - Sospensione condizionale della pena – Esclusione -  Rif. Leg. artt. 62-bis, 133, 163, 635 e 612-bis cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria