Procedimento di adottabilità: nel giudizio di appello non integra nullità l’omessa audizione degli affidatari del minore già sentiti in primo grado. Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza del 23 agosto 2025, n. 23796

Cass. civ., Sez. I, Ord., 23/08/2025, n. 23796 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le disposizioni dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, L. n. 184 del 1983  (come sostituito dall'art. 2  della L. n. 173 del 2015) – che prevede, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato, la convocazione, a pena di nullità, dell'affidatario o dell'eventuale famiglia collocataria - trovano applicazione anche in grado di appello, ove tale adempimento sia stato omesso in primo grado, altrimenti spettando al giudice dei gradi successivi verificare se l'incombente debba essere rinnovato - in presenza di ulteriori, fondate e sopraggiunte ragioni evidenziate dalle parti - oppure se le dichiarazioni già rese dall'affidatario o dalla famiglia collocataria, completate dalle relazioni dei servizi sociali, possano essere ritenute esaustive senza necessitare di aggiornamenti. Qualora gli affidatari siano stati sentiti in primo grado, non si ravvisa alcuna violazione di legge, per il solo fatto che non si sia proceduto all'audizione degli stessi anche in secondo grado. Né, in difetto di richiesta in tal senso, è ravvisabile alcun vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in ragione dell'assenza di spiegazioni dei motivi della mancata audizione degli stessi.

Conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 36092 del 09.12.2022

Rif. Leg. Artt. 5, 8 e ss. Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.

Procedimento di adottabilità – Famiglia affidataria – Audizione – Nullità – Vizio di motivazione

editor: Fossati Cesare