Gli eredi dell'ex coniuge che riceve l'assegno divorzile hanno diritto all'indennità di fine servizio anche se la morte avviene dopo la cessazione del lavoro e il pagamento è successivo - Cass. Civ., Sez. I, sent. 1 settembre 2025 n. 24289

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 1 settembre 2025 n. 24289 - Pres. Giusti, Cons. Rel. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Espressi i seguenti principi:

In tema di collocamento in pensione anticipata secondo la cd. "Quota 100", il diritto alla percezione dell'indennità di fine servizio sorge, come di regola, con la cessazione del rapporto di lavoro, ma il pagamento viene ex lege differito al momento in cui il lavoratore avrebbe conseguito collocamento in pensione in base alla disciplina ordinaria, con la conseguenza che l'ex coniuge divorziato, che percepisce l'assegno divorzile e non è passato a nuove nozze, acquista il diritto ad ottenere la quota dell’ indennità, ai sensi dell'art. 12 bis I. n. 898 del 1970, con la cessazione o rapporto di lavoro dell'altro, fermo restando che costituisce condizione dell'azione l'effettiva percezione da parte di quest'ultimo della menziona indennità.
In tema di divorzio, il diritto alla quota dell'indennità di fine servizio spettante ai sensi dell'art. 12 bis I. n. 898 del 1970 ha carattere patrimoniale e può essere azionato dagli eredi dell'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze, ove il decesso dell'avente diritto intervenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge obbligato, anche quando il pagamento da parte del datore di lavoro-pubblica amministrazione sia ex lege previsto, per ragioni di equilibrio di bilancio pubblico, in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e intervenga dopo la proposizione della domanda, poiché, trattandosi di condizione dell'azione, è sufficiente che tale pagamento preceda la decisione.

Divorzio - Diritto dell’ex coniuge alla quota dell'indennità di fine servizio – Mancata percezione dell'indennità di fine rapporto all'atto del decesso - Trattamento pensionistico cd. "Quota 100" - Diritto degli eredi all'indennità di fine servizio - Rif. Leg. art. 12-bis della Legge 1 dicembre 1970 n. 898; art. 23 del D. L.  28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni).

 

editor: Cianciolo Valeria