Quando un giudice applica una legge straniera, il processo segue le regole dello Stato che ha la giurisdizione - Cass. Civ., Sez. I, sent. 29 agosto 2025 n. 24187

Martedì, 2 Settembre 2025
Giurisprudenza | Processo civile | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, sentenza 29 agosto 2025 n. 24187 – Pres. Rel. Acierno per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Quando il giudice sia chiamato a fare applicazione di una legge sostanziale straniera, la disciplina processuale, di tutte le fasi del giudizio, si determina sulla base dell'ordinamento dello Stato munito di giurisdizione. Pertanto, in sede di legittimità, non è consentito rimettere in discussione l'accertamento di fatto operato dal giudice di merito, quando questo sia sorretto da motivazione logica e congrua, essendo precluso, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualsiasi riesame del merito delle risultanze istruttorie.
In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.
 
 
Divorzio - Scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale - Ricostruzione delle consistenze patrimoniali - Disponibilità delle prove – Valutazione delle prove - Rif. Leg. artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; art. 31 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 8 del Reg. (CE) 20 dicembre 2010, n. 1259; artt. 21, 23 e 25 del Matrimonial Causes Act.

editor: Cianciolo Valeria