Procedimento di adottabilità: il minore e i genitori sono litisconsorti necessari in ogni grado di giudizio. Cass. civ. Sez. I, 23 agosto 2025 n.23797
Nel procedimento di adottabilità, il minore è parte necessaria e ha una legittimazione autonoma che lo rende litisconsorte necessario in ogni grado di giudizio. Parimenti ciascun genitore gode di una legittimazione autonoma e distinta, connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, atta a fare assumere la veste di parte necessaria e formale dell'intero procedimento, che richiede l'integrazione del contraddittorio, ove non sia convenuto in giudizio, non potendo essere validamente assunta alcuna decisione senza che entrambi i genitori siano chiamati a partecipare al processo.
In caso di omessa notifica del ricorso per cassazione alla minore (nella persona cui è attribuito il potere di rappresentanza) e alla madre di quest'ultima, la causa va rinviata a nuovo ruolo al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle predette.
Rif. Leg. Artt. 8 e ss. Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.
Procedimento di adottabilità – Minore – Genitori - Litisconsorzio necessario – Integrazione del contraddittorio
editor: Fossati Cesare
|
Domenica, 2 Agosto 2026
Procedimento di adozione ex art. 44 L. n. 184/1983 |
|
Venerdì, 24 Luglio 2026
Adozione e ascolto del minore |
|
Mercoledì, 22 Luglio 2026
Consulta. Adozione di maggiorenne e legittimità costituzionale dell'art. 297, 2 comma, cod. ... |
|
Venerdì, 5 Giugno 2026
Adottabilità del minore e recupero genitoriale solo contingente - Cass. Civ., Sez. ... |



