Procedimento di adottabilità: il minore e i genitori sono litisconsorti necessari in ogni grado di giudizio. Cass. civ. Sez. I, 23 agosto 2025 n.23797

Cass. civ., Sez. I, Ord., 23/08/2025, n. 23797 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel procedimento di adottabilità, il minore è parte necessaria e ha una legittimazione autonoma che lo rende litisconsorte necessario in ogni grado di giudizio. Parimenti ciascun genitore gode di una legittimazione autonoma e distinta, connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, atta a fare assumere la veste di parte necessaria e formale dell'intero procedimento, che richiede l'integrazione del contraddittorio, ove non sia convenuto in giudizio, non potendo essere validamente assunta alcuna decisione senza che entrambi i genitori siano chiamati a partecipare al processo.

In caso di omessa notifica del ricorso per cassazione alla minore (nella persona cui è attribuito il potere di rappresentanza) e alla madre di quest'ultima, la causa va rinviata a nuovo ruolo al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle predette.

Rif. Leg. Artt. 8 e ss. Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.

Procedimento di adottabilità – Minore – Genitori - Litisconsorzio necessario – Integrazione del contraddittorio

editor: Fossati Cesare