L’INPS è tenuto a versare al coniuge divorziato gli arretrati della pensione di reversibilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato. Cass., sez. lav. 25 agosto 2025 n. 23851

Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 25/08/2025, n. 23851 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 c.c.

Peraltro, la pronuncia che ripartisce la pensione di reversibilità, tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato, ha carattere costitutivo con efficacia ex tunc, in quanto fa sorgere un diritto iure proprio di natura previdenziale, al quale deve intendersi applicabile la relativa normativa che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei superstiti abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell'assicurato o del pensionato.

Rif. Leg. Art. 9 L. 1 dicembre 1970, n 898 e ss.mm.ii.

 

Assegno divorzile – Pensione di reversibilità – Decorrenza – Arretrati - Ripetibilità della somma versata indebitamente

editor: Fossati Cesare