Assegno divorzile: necessaria la prova, a carico del richiedente, di una significativa sperequazione reddituale fra i coniugi. Corte d’Appello di Napoli, sent. 30 luglio 2025, n. 4024

Venerdì, 29 Agosto 2025
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Merito
Corte d'Appello Napoli, Est. Risolo, Sent., 30/07/2025, n. 4024 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La funzione dell’assegno divorzile è quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche nei casi in cui vi sia la prova, il cui onere ricade sul richiedente l'assegno, che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle comuni scelte di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione del nucleo e alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge.

Al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto, necessario in primo luogo verificare se sussista una rilevante disparità fra le rispettive situazioni economico - patrimoniali degli ex coniugi; una volta raggiunta la prova di tale circostanza, occorre accertare - e in entrambi i casi l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno - se questa disparità sia stata determinata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare e ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare, o almeno ridurre, il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via.

In difetto di prova, a carico del richiedente, di una significativa sperequazione fra le situazioni reddituali delle parti, condizione preliminare per la configurabilità del diritto di un coniuge alla percezione dell'assegno di divorzio a carico dell'altro, la domanda di assegno divorzile non può essere accolta.

 

Cfr. Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018 n. 18287

 

Rif. Leg. Art. 5, comma 6, Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.

 

Assegno divorzile – Funzione assistenziale, perequativa, compensativa – Presupposti – Sperequazione – Prova

editor: Fossati Cesare