Legittimo il diniego dell'aggiunta del cognome paterno per l’assenza del padre dalla vita della figlia - Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 agosto 2025 n. 23905

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 26 agosto 2025 n. 23905 - Pres. Acierno, Cons. Rel. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

A seguito del riconoscimento della paternità, ai sensi dell'art. 262 c.c., è ammissibile l'attribuzione del cognome del genitore che ha proceduto per secondo al riconoscimento del figlio, in aggiunta a quello del genitore che ha per primo effettuato il riconoscimento, purché non arrechi pregiudizio al minore, in ragione della cattiva reputazione del genitore lo stesso, e purché non sia lesiva dell'identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali.
Quando il giudice è chiamato a valutare l'attribuzione del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, egli è investito ex art. 262, commi 2 e 3, c.c. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dalla disposizione in parola avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore, da valutarsi in concreto e con esclusione di qualsiasi automaticità.

Tale valutazione è stata effettuata dal giudice di merito, che ha considerato plurimi elementi in fatto, giungendo a ritenere, nel caso concreto, la sussistenza dell'interesse della minore a mantenere esclusivamente il cognome materno, sicché ogni diversa valutazione si sostanzia nella prospettazione di un diverso esito valutativo in fatto, inammissibile in sede di legittimità.
 
Filiazione – Riconoscimento del figlio - Cognome - Cognome del figlio nato fuori del matrimonio – Esclusione dell'aggiunta del cognome paterno al cognome materno – Legittimità - Rif. Leg. artt. 250, 262 cod. civ.; artt. 342, 348-bis, 348-ter, 360 cod. proc. civ.

editor: Cianciolo Valeria