Non sussiste vizio di motivazione se la decisione evidenzia chiaramente l'accertamento della riconciliazione - Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 agosto 2025 n. 23920

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 26 agosto 2025 n. 23920 - Pres. Giusti, Cons. Rel. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non vi è alcun vizio di motivazione se la pronuncia risulta chiara nel dare rilievo all'interesse che accerti l'intervenuta riconciliazione, dopo una precedente separazione consensuale omologata, pronunciando, poi, una successiva separazione giudiziale, poiché elimina ogni dubbio in ordine alla vicenda e alle condizioni personali dei coniugi, che ha rilevanti conseguenze giuridiche.
L'interesse all'azione esperita è dato proprio dal fine di rendere certezza sulla situazione che si è venuta a creare dopo la separazione consensuale omologata.

Nella fattispecie, la Corte d’Appello aveva ritenuto condivisibile il ragionamento logico-giuridico del giudice di primo grado che in base alle univoche emergenze istruttorie offerte dalla moglie aveva accolto la domanda relativa alla pronuncia della separazione, essendo stata provata la riconciliazione dei coniugi e la successiva cessazione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi intervenuta solo nel 2019.

Separazione – Riconciliazione – Prova della riconciliazione – Processo civile – Vizio di motivazione - Effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice – Rif. Leg. artt. 132, comma 2, n. 4, e 360 cod. proc. civ.; art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.; art. 111 Cost.; art. 12 preleggi.

editor: Cianciolo Valeria