Le ingiurie e le minacce alla moglie, anche se originate dai problemi economici della coppia, determinano l’addebito della separazione al marito e la condanna al risarcimento del danno per illecito endofamiliare. Corte d’Appello di Ancona, sent. 1° agosto 2025, n. 1018

Corte d'Appello Ancona, Est. Mureddu, Sent., 01/08/2025, n. 1018 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore.

La successiva manifestazione di una volontà riconciliativa da parte dei coniugi non elide di per sé la gravità della violazione e la riconciliazione deve essere accompagnata da una sincera determinazione a riprendere la vita matrimoniale.

Le ingiurie e le minacce del marito non possono trovare giustificazione nei problemi economici e nella rilevante esposizione debitoria delle società gestite dalla coppia. Tale condotta, infatti, si pone in evidente contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio – in particolare quello del rispetto della dignità e della personalità del coniuge in quanto singolo e membro della formazione sociale familiare ex artt. 2 e 29 Cost. - ed è causalmente idoneo, in quanto ripetuto nel tempo, a provocare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e a fondare l'addebito della separazione.

Nonostante la depenalizzazione del reato di ingiuria, la condotta, prima penalmente sanzionata rimane, comunque, un comportamento illecito, in quanto tale fonte di responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 c.c.

 

Rif. Leg. Art. 151, 2043, 1226, 2059 c.c.

 

Addebito della separazione – Ingiurie - Minacce – Fatto illecito – Depenalizzazione – Danno morale

editor: Fossati Cesare