Affidamento ai Servizi Sociali quando l’elevatissima conflittualità non consente di ritenere i genitori pienamente idonei. Corte d’Appello di Milano, sent. 1° agosto 2025

Corte d'Appello Milano, Sez. V, Sent., 01/08/2025, n. 2386 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nei casi di elevata conflittualità genitoriale, l'art. 333 c.c. consente al giudice di adottare i provvedimenti convenienti a tutela dei minori quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non sia tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330 c.c., ma appaia comunque pregiudizievole per il figlio.

E in tale contesto, l’affidamento del minore all’Ente, ai sensi dell'art. 5-bis  della L. n. 184 del 1983, trova applicazione per un periodo non superiore a   ventiquattro mesi, quando la perduranza dell'elevatissima conflittualità tra i genitori e la mancata piena adesione a tutti i percorsi indicati dai Servizi (in particolare della madre) non consentono di formulare una prognosi positiva con riferimento all'idoneità di entrambi all'esercizio della genitorialità.

Salvo quanto previsto dall'art. 337-ter c.c., la collocazione prevalente del minore presso uno dei genitori deve essere determinata in base all'interesse superiore del minore stesso, tenendo conto delle sue dichiarazioni e delle valutazioni tecniche operate dal consulente tecnico d'ufficio che, nella specie, ha raccomandato un supporto alla genitorialità per entrambi i genitori, al fine di migliorare la collaborazione e la gestione condivisa del figlio.

Anche l'assegnazione della casa coniugale costituisce necessario corollario del collocamento del minore e si ispira esclusivamente alla tutela dell'interesse del minore stesso. In considerazione di quanto previsto dall'art. 337-ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, dovendo il giudice stabilire, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico non quale mero rimborso delle spese sostenute dal genitore affidatario nel singolo mese, bensì quale rata mensile di un assegno annuale determinato in funzione delle complessive esigenze della prole.

 

Rif. Leg. Artt. 333, 337-ter, 337-sexies c.c.; Art. 5-bis Legge 4 maggio 1983 n. 184 e ss.mm.ii.

Affidamento al Servizio Sociale – Conflittualità genitoriale – Idoneità genitoriale – Assegnazione della casa coniugale - Mantenimento del figlio

editor: Fossati Cesare