In tema di protezione internazionale speciale rileva l'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo - Cass. Civ., Sez. I, ord. 14 agosto 2025 n. 23249

Martedì, 19 August 2025
Giurisprudenza | Stranieri | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 14 agosto 2025 n. 23249 – Pres. Mercolino, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286 del 1998, come modificato dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con L. n. 173 del 2020 -applicabile "ratione temporis" nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 - attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese.
 

Stranieri - Riconoscimento della protezione internazionale - Rif. Leg. art. 19 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ.; artt. 3 e 8 CEDU; artt. 10, comma 3, e 32 della Costituzione.

editor: Cianciolo Valeria