Imposta di successione integrativa per l'erede che omette conti esteri, anche se partecipa alla collaborazione volontaria - Cass. Civ., Sez. V, sent. 2 giugno 2025 n. 14821

In tema di imposta di successione, l'emersione di attività finanziarie o patrimoniali, detenute all'estero dal defunto, risultanti dalla procedura di collaborazione volontaria avviata, ai sensi dell'art. 5-quater del d.l. n. 167 del 1990, conv. con modif. dalla l. n. 227 del 1990, dopo la presentazione della dichiarazione di successione, comporta l'applicazione dell'imposta di successione in misura maggiore ed impone la presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del d.lgs. n. 346 del 1990, configurando un incremento sopravvenuto dell'attivo ereditario.
Questa misura è legittima e conforme al principio di buona fede.

 
Imposta sulle successioni e donazioni - Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta - Emersione postuma di capitali detenuti all'estero dal defunto - Dichiarazione integrativa – Necessità – Rif. Leg. art. 5 - quater del D. L. 28 giugno 1990, n. 167 ed  inserito dall'art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186.

Cass. Civ., Sez. V, sentenza 2 giugno 2025 n. 14821 – Pres. Stalla, Cons. Rel. Paolitto per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

editor: Cianciolo Valeria