Cittadinanza. Il decreto penale di condanna a fondamento del diniego è indice di inaffidabilità del richiedente - T.A.R. Lazio Roma, Sez. V bis, sent. 13 agosto 2025 n. 15517
Ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l'area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato.
Se il decreto penale di condanna rientra nel decennio anteriore alla presentazione dell'istanza che costituisce il "periodo di osservazione" in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, tale circostanza concreta è valutata dall'Amministrazione come indice di inaffidabilità del richiedente, e conseguente inopportunità della concessione dello status civitatis.
Cittadinanza – Diniego – Inaffidabilità dell’istante – Rif. Leg. art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91; art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241; artt. 633 e 639 c.p.
editor: Cianciolo Valeria
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