Il decesso dell’ex coniuge onerato non determina il venir meno della debenza dell’assegno divorzile con finalità perequativa e compensativa, qualora ne sussistano i presupposti. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 14 luglio 2025, n. 19286

Mercoledì, 13 August 2025
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Est. Tricomi, Ord., 14/07/2025, n. 19286 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel procedimento di divorzio, a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia parziale sullo "status", con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il decesso dell'ex coniuge nei confronti del quale la domanda è stata proposta non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso.

L'assegno divorzile, potendo avere una funzione anche compensativa -perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche o personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni comuni e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in funzione perequativa-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio del coniuge più debole in favore delle esigenze familiari, mentre., in difetto, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.

In sede di legittimità è inammissibile qualsiasi censura volta a sollecitare un riesame del merito o una rivalutazione del materiale istruttorio affidata all’apprezzamento del giudice di merito, il quale, attenendosi ai richiamati principi di diritto, abbia rigorosamente accertato i presupposti fattuali per il riconoscimento dell'assegno divorzile.

Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Assegno divorzile – Funzione perequativa e compensativa – Presupposti - Decesso ex coniuge – Valutazione del materiale probatorio – Inammissibilità

 

editor: Fossati Cesare