Le somme prestate in costanza di convivenza more uxorio vanno restituite qualora ne sia provata, anche tramite messaggi whatsapp, la natura di prestito. Tribunale di Perugia, sentenza 20 giugno 2025

Mercoledì, 13 August 2025
Giurisprudenza | Processo civile | Donazione | Merito
Tribunale di Perugia, Est. Fiore, sentenza 20.06.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il conferimento effettuato in favore del partner in pendenza di una relazione sentimentale non finalizzato al vantaggio esclusivo di quest'ultimo, ma alla formazione e poi alla fruizione di un progetto comune, non costituisce né una donazione né un'attribuzione spontanea in favore del solo soggetto che se ne è giovato, sicché detta elargizione non può sottostare alla disciplina propria delle obbligazioni naturali. Di conseguenza, venuto meno il rapporto sentimentale tra i due, potrà riconoscersi al depauperato il diritto a recuperare quanto volontariamente versato per quella determinata finalità, in piena applicazione e nei limiti dei principi dell'indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c.

La prova, fornita a mezzo di messaggi whatsapp la cui autenticità è consacrata nella relazione peritale di parte asseverata, non solo della sussistenza del fatto storico della dazione di denaro, ma anche del titolo di detta dazione quale prestito con obbligo di restituzione giustifica l’accoglimento della domanda ex artt 2041 c.c., considerato il fatto che la debitrice non ha allegato alcun elemento probatorio atto a supportare le proprie contestazioni e a offrire elementi di prova contrari rispetto a quanto risultante dalla messaggistica prodotta in giudizio.

Rif. Leg. Artt. 783, 2034, 2041 c.c.

 

Prestito – Restituzione – Arricchimento senza causa – Restituzione – Prova – Obbligazione naturale - Donazione

 

 

editor: Fossati Cesare