L’indennizzo da emotrasfusioni infette presuppone la sussistenza del requisito della "vivenza a carico" della vittima - Cass. Civ., Sez. III, Sent., 06 agosto 2025, n. 22762

Cass. Civ., Sez. III, Sent., 06 agosto 2025, n. 22762; Pres. Scrima, Rel. Cons. Spaziani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il riconoscimento dell'assegno "una tantum" in favore dei superstiti, anche a seguito della modifica apportata all'art. 2, comma 3, della L. n. 210 del 1992 ad opera dell'art. 1, comma 3, della L. n. 238 del 1997, presuppone la sussistenza del requisito della "vivenza a carico" della vittima, giacché il diritto al ristoro poggia su una concezione di famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento. La precisazione, infatti, del requisito della "vivenza a carico" in termini di dipendenza, anche solo parziale, del congiunto dal reddito della persona deceduta, esclude la possibilità di ritenere tale requisito insito nel mero fatto della convivenza, anche con riferimento alla peculiare posizione del coniuge superstite, giacché la sussistenza degli obblighi di assistenza, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione, che derivano dal rapporto di coniugio ai sensi dell'art.143 c. c., non è di per sé bastevole a certificare una situazione di non autosufficienza dei mezzi di sussistenza autonoma di ciascun coniuge rispetto all'altro.


Diritti della persona – Risarcimento del danno da vaccinazioni obbligatorie – Risarcimento del danno – Indennizzo – Assegno a favore dei superstiti – Requisito della “vivenza a carico”; Rif. Leg. L. n. 238 del 1997 e L. n. 210 del 1992

editor: Ferrandi Francesca