La debenza dell'assegno divorzile non dipende dalla durata del processo. Cass. Civ., Sez. II, Ord. 4 agosto 2025, n. 22399

Sabato, 9 August 2025
Giurisprudenza | Processo civile | Legittimità
Cass. civ., Sez. II, Est. Papa, Ord., 04/08/2025, n. 22399 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la natura indennitaria dell'obbligazione esclude la necessità dell'accertamento soggettivo della violazione, ma non l'onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata di detta violazione, esulando il pregiudizio dalla fattispecie del "danno evento": il danno patrimoniale risarcibile è, invero, soltanto quello in rapporto causale tra il ritardo nella definizione del giudizio e il pregiudizio sofferto, ma non il pregiudizio che si innesta nella serie causale già in atto come fattore autonomo che comporta la degradazione della durata irragionevole al rango di mera occasione.

Il protrarsi del pregiudizio costituisce infatti il presupposto per l'attribuzione dell'indennizzo e non un parametro di liquidazione. Pertanto laddove tutti i provvedimenti adottati nel corso del primo e del secondo grado del giudizio abbiano confermato la debenza dell'assegno divorzile, sia pure riducendone l'entità, non sussistendo prova che, in esito al giudizio di cassazione, sarebbe stata stabilita la non debenza ab initio dell'assegno e pertanto non risultando provato il nesso causale diretto, va respinta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale lamentato dal ricorrente nella imposizione dell'onere di un assegno di divorzio a suo carico e nelle successive azioni esecutive e denunce penali contro lo stesso promosse.

Rif. Leg. Artt. 2, 3 Legge 24 marzo 2001 n. 89

Irragionevole durata del processo – Risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale – Nesso di causalità - Prova

editor: Fossati Cesare