Status di rifugiato alla cittadina irachena se la domanda di riconoscimento è viziata sul piano logico - Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 agosto 2025 n. 22783

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 7 agosto 2025 n. 22783 - Pres. Giusti, Cons. Rel. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Sussiste il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. se la statuizione sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato è stata effettuata sulla base di una valutazione che incorre in evidenti vizi sul piano della base logica, perché, una volta puntualmente rappresentate, tramite le COI acquisite, le limitazioni alla libertà di movimento delle donne e alla condizione delle donne divorziate, con particolare riferimento all'affidamento dei figli, oltre che ai matrimoni forzati e precoci, e ritenuto credibile il racconto, il Tribunale ha ricondotto la vicenda, con un salto logico non giustificato tra premessa e conseguenza, relative ai complicati rapporti con la famiglia dell'ex marito che, culturalmente, reclamerebbe la custodia dei loro figli.

Il Tribunale aveva ritenuto che non vi fosse un rischio di persecuzione grave, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, né un rischio effettivo di subire un grave danno, ai fini della protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007, senza spiegare perché quella vicenda privata, la cui narrazione è stata ritenuta credibile, non è stata considerata ai fini della valutazione del rischio di subire atti di persecuzione basati sul genere ovvero di gravi danni a libertà fondamentali, tenuto conto proprio delle risultanze delle COI poco prima riportate, in particolare in riferimento alla libertà di movimento e alla custodia dei figli di genitori divorziati.


Stranieri – Status di rifugiato - Diritti della persona - Rischio di persecuzione grave - Vizio di motivazione – Rif. Leg. art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; art. 111 Cost.

editor: Cianciolo Valeria