Status di rifugiato alla cittadina irachena se la domanda di riconoscimento è viziata sul piano logico - Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 agosto 2025 n. 22783
Sussiste il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. se la statuizione sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato è stata effettuata sulla base di una valutazione che incorre in evidenti vizi sul piano della base logica, perché, una volta puntualmente rappresentate, tramite le COI acquisite, le limitazioni alla libertà di movimento delle donne e alla condizione delle donne divorziate, con particolare riferimento all'affidamento dei figli, oltre che ai matrimoni forzati e precoci, e ritenuto credibile il racconto, il Tribunale ha ricondotto la vicenda, con un salto logico non giustificato tra premessa e conseguenza, relative ai complicati rapporti con la famiglia dell'ex marito che, culturalmente, reclamerebbe la custodia dei loro figli.
editor: Cianciolo Valeria
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