La condotta di malversazione o dilapidazione di beni del minore richiede che tali beni siano effettivamente di proprietà del fanciullo - Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 15 luglio 2025, n. 25935

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 15 luglio 2025, n. 25935; Pres. Di Stefano, Rel. Cons. Ricciarelli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La condotta di malversazione o dilapidazione di beni del minore di cui all'art. 570, comma secondo, n. 1 c.p. richiede che tali beni siano effettivamente di proprietà del minore. Il diritto alla contribuzione del genitore non affidatario non può considerarsi come un bene di cui il minore sia titolare, ma costituisce un diritto iure proprio del genitore affidatario, che deve utilizzare tali risorse per assicurare il mantenimento e le idonee condizioni di vita del minore.


Diritto penale della famiglia - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Appropriazione indebita – Minori; Rif. Leg. Artt. 570 e 646 c.p.

editor: Ferrandi Francesca