Intrasmissibilità agli eredi del credito erariale - Cass. Civ., Sez. Trib., ord. 4 agosto 2025 n. 22476

Cass. Civ., Sez. Trib., ordinanza 4 agosto 2025 n. 22476 - Pres. Tinarelli, Cons. Rel. Hmeljak per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In caso di decesso del contribuente, trova applicazione il disposto di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, che, nel prevedere l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione di pagamento della sanzione, detta un principio di ordine generale in quanto corollario del principio della responsabilità personale, specificamente codificato nel precedente art. 2 del d.lgs. cit., avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell'autore della violazione, sicché, una volta che sia documentato il decesso del destinatario delle sanzioni, come nella specie, cessa la materia del contendere.
Il sopravvenire della morte della persona destinataria della contestazione, impedisce di procedere nel vaglio dei motivi di doglianza, i quali, pertanto, restano inesplorati, di talché non vi è luogo a regolare le spese e, pertanto, non può trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale.


Sanzioni tributarie – Decesso del contribuente – Intrasmissibilità agli eredi del credito erariale – Rif. Leg.  art. 8 del D. Lgs. 8 dicembre 1997, n. 472 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

editor: Cianciolo Valeria