Detenuto 41-bis. Legittimo negare il colloquio telefonico supplementare con la figlia minorenne - Cass. Pen., Sez. III, sent. 5 agosto 2025 n. 28597
Il comma 2-quater, lett. b), dell'art. 41-bis prevede che i colloqui si svolgano «nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari». La limitazione numerica risponde alla necessità di contemperare il diritto del detenuto a coltivare i propri affetti familiari, riconosciuto da numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario, con le esigenze di sicurezza individuate dallo stesso legislatore, tendenti a rendere meno concentrati i collegamenti con l'esterno del detenuto sottoposto al regime differenziato, così da evitare, attraverso l'adozione delle cautele necessarie a impedire forme di indebita comunicazione con l'esterno, la possibile strumentalizzazione del colloquio per finalità incompatibili con le esigenze di ordine e di sicurezza.
Non sussiste dunque, alcuna illegittimità costituzionale della disposizione che impedisce al detenuto soggetto a regime detentivo ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, di fruire di colloqui supplementari, visivi o telefonici.
Diritto penale – Diritti della persona - Detenuto – Rif. Leg. art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 61, comma 1, lett. a), e 73, сomma 3, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, artt. 29, 30 е 31 Cost.
editor: Cianciolo Valeria
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