Liquidazione del danno non patrimoniale: in appello il giudice deve applicare le tabelle di Milano nella versione aggiornata - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 01 agosto 2025, n. 22183

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 01 agosto 2025, n. 22183; Pres. Frasca, Rel. Dell’Utri per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Allorquando il giudice di appello eserciti il suo ministero riprovvedendo alla liquidazione del danno già liquidato dal primo giudice secondo una tabella risalente ad una certa data, egli, dovendo applicare l'art. 1226 c.c. ha il dovere di applicare la tabella aggiornata eventualmente sopravvenuta e non può, per applicarla, esigere l'istanza di parte, giacché il potere ex art. 1226 c.c. (ormai cristallizzatosi in appello nel senso dell'applicazione del relativo sistema tabellare) è potere esercitabile d'ufficio e l'applicazione dell'aggiornamento fa parte del suo contenuto.


Diritti della persona – Liquidazione e valutazione - Risarcimento del danno non patrimoniale – Tabelle di Milano – Poteri del giudice in appello - Processo civile; Rif. Leg. Artt. 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c.

 

editor: Ferrandi Francesca