Mantenimento del figlio maggiorenne: in caso di revoca, le somme già versate in adempimento della sentenza di separazione sono irripetibili. Corte d’Appello di Torino, 16 luglio 2025

C.d.A. Torino, Est. Papalettere, Ord. 16.07.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Posto che in presenza di un figlio maggiorenne in età adulta, in possesso di adeguata formazione e inserito nel mondo del lavoro, può presumersi, salvo prova contraria,  il raggiungimento dell'autosufficienza economica, in caso di riduzione o revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, la regola della retroattività della statuizione giudiziale deve essere contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di tali prestazioni, le quali hanno carattere alimentare. In particolare, il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione. Parimenti, in ragione del raggiungimento dell'autonomia economica del figlio, viene meno anche la ragione giustificatrice dell'assegnazione in via esclusiva della casa comune, trovando, l'istituto dell'assegnazione della casa familiare, la sua ratio nella tutela dell'interesse dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti alla conservazione dell'habitat domestico.

In assenza di elementi oggettivi di novità o rilevanti mutamenti delle condizioni economiche rispetto a quelle già valutate in sede di separazione, né risultando provati altri presunti redditi in favore della richiedente, non può trovare accoglimento la domanda volta alla riduzione dell'assegno divorzile.

Rif. Leg. Artt. 337- sexies, 337- septies c.p.c.; Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Mantenimento figlio maggiorenne non economicamente indipendente – Revoca – Assegnazione casa familiare – Revoca – Assegno divorzile

Corte d'Appello Torino, Sez. delle persone, dei minori e della fam., Ord., 16/07/2025

editor: Fossati Cesare