Sì all’assegno divorzile in favore della moglie che non ha mai lavorato per dedicarsi alle cure del figlio disabile. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 16 luglio 2025, n. 19678
Va riconosciuto l'assegno avente natura sia assistenziale che perequativa, qualora dall'istruttoria svolta emerga che la richiedente, pur in possesso di diploma di laurea, non abbia redditi propri e non abbia mai lavorato per dedicarsi alla cura della famiglia e in particolare del figlio più piccolo della coppia, maggiorenne, ma affetto da una gravissima disabilità, che richiede cure continue. Né possono rilevare, quali risorse economiche positivamente valutabili in capo alla richiedente, le indennità e i diversi trattamenti percepiti dal figlio in quanto portatore di inabilità, dal momento che si tratta di misure assistenziali pubbliche dirette a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente. L’importo posto a carico del coniuge onerato va quantificato in base alle emergenze istruttorie, così da tenere conto della condizione economica del primo e del fatto che la moglie, ormai ultracinquantenne, non ha concrete possibilità lavorative sia perché non ha mai lavorato sia perché ancora impegnata nell'assistenza al figlio disabile.
Inammissibili le censure che sollecitano una riqualificazione dei fatti preclusa in sede di legittimità.
Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii
Assegno divorzile – Funzione assistenziale e perequativa – Indennità in favore del figlio disabile – Riesame delle risultanze istruttorie - Inammissibilità
editor: Fossati Cesare
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